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mercoledì 20 aprile 2011

PRESCRIZIONE: FACCIAMO CHIAREZZA


Prescrizione
La prescrizione è una causa estintiva del reato concepita originariamente come del tutto eccezionale, per i casi in cui il decorso del tempo ha fatto venir meno l’interesse dello Stato alla ricerca e alla punizione del colpevole, che tra l’altro sarebbe da ritenere ormai molto cambiato dall’epoca di commissione del reato. I tempi di prescrizione, diversi a seconda della gravità del fatto, erano comunque tali da non potersi neppure ipotizzare un’incidenza sul processo, i cui tempi di svolgimento erano (anno 1930, cui risale il codice penale vigente, con poche e semplici  previsioni di reato, procedure più semplici e sommarie, in un contesto sociale ben più controllato) molto inferiori agli attuali. Per questo, fino a 10-15 anni fa i reati prescritti  erano in percentuale minima, al punto da richiedersene una giustificazione scritta da parte dei magistrati che li avevano avuti in carico.
Allungatisi i tempi medi dei procedimenti, si sarebbe dovuto pensare a una correlativa estensione dei termini di prescrizione se non addirittura a una completa revisione  della materia. Al contrario, con la legge cosiddetta ex-Cirielli del 2005 quei termini sono stati notevolmente abbreviati per facilitare l’estinzione di processi riguardanti Berlusconi o suoi sodali: si è così arrivati agli alti numeri di oggi (circa 170.000 reati prescritti ogni anno), che implicano un preoccupante spazio di impunità per i reati puniti con pena inferiore ai dieci anni (fra cui in particolare i reati di carattere amministrativo). La prescrizione breve approvata nei giorni scorsi alla Camera per gli incensurati non fa che aumentare questo spazio di impunità (Alfano dice in misura minima, ma tant’è): con ciò si inficia il principio di legalità, si mortifica l’autorità dello Stato, si danneggiano le parti lese, si diminuiscono le garanzie di sicurezza per i cittadini. Ce n’è abbastanza per ritenere la norma incostituzionale sotto vari profili (fra cui il principio di ragionevolezza e quello specifico di responsabilità penale), ma purtroppo un eventuale intervento della Corte costituzionale non gioverebbe, almeno per il passato, stante il principio del ‘favor rei’ (in caso di successione di norme, si applica quella più favorevole all’imputato). In più la nuova disposizione che Berlusconi definisce “europea” va contro una precisa direttiva dell’UE che impone all’Italia una disciplina più rigorosa in materia di corruzione.
Fra le varie menzogne sbandierate vi è quella secondo cui la prescrizione dei reati corrisponderebbe ad un principio di civiltà accolto in tutti i paesi democratici. Di fatto la prescrizione in materia penale è sconosciuta nei paesi del sistema anglosassone (tutti ricordano la vicenda del regista Polanski, perseguito dalla giustizia americana per un reato sessuale risalente a più di trent’anni prima), e in altri paesi con ordinamenti simili al nostro cessa di decorrere nel momento del rinvio a giudizio, sì che la pratica in vigore in Italia è del tutto anomala rispetto al resto del mondo. Certo è che una prescrizione che continua a decorrere anche dopo l’inizio del processo, mentre cioè si sta svolgendo l’intervento repressivo dello Stato, è un non senso sul piano logico prima ancora che giuridico e non può non incentivare la più disinvolte manovre dilatorie dell’imputato con conseguente allungamento inevitabile dei tempi processuali.  
Ugo Genesio

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